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08 Ottobre 2020

Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021

Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni già in vigore prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Leggi QUI il testo completo.

In particolare viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarla. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Per questa norma è stata stabilita un'entrata in vigore immediata.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all'emergenza coronavirus. L’obiettivo è assicurare alle imprese una ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di cig Covid-19 garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Agosto.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.