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24 Ottobre 2014

INTESTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI: NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 3 NOVEMBRE 2014

INTESTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI: NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 3 NOVEMBRE 2014

Con le ultime disposizioni previste dalla riforma del Codice della Strada a partire dal 3 novembre 2014 sarà obbligatorio comunicare alla Motorizzazione il reale utilizzatore di auto, moto e rimorchi.
La norma riguarda i soggetti, persone fisiche o giuridiche, diverse dall'intestatario del veicolo che ne hanno la disponibilità per periodi superiori a 30 giorni. In pratica si tratta delle aziende e i propri dipendenti, le società di noleggio e i loro clienti ma anche chi lo ha in virtù di un affidamento in custodia giudiziale e chi lo concede in comodato gratuito.
In tutti questi casi, ma solo per gli atti successivi al 3 novembre 2014, bisogna effettuare un'intestazione temporanea, che non è un passaggio di proprietà ma che in alcuni casi comporta un aggiornamento della carta di circolazione, cioè l'invio, da parte della Motorizzazione, di un “tagliando” da applicare al “libretto” con le generalità della persona che utilizza stabilmente il veicolo.
Sono al momento esclusi dal campo di applicazione della normativa i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
Iscrizione al REN o all'Albo degli Autotrasportatori;
Licenza al trasporto merci in conto proprio;
Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e NCC).
Attenzioni alle violazioni della norma perché è prevista una sanzione di € 705,00 oltre al ritiro della carta di circolazione.
La norma prende in esame diverse casistiche regolate da atti o contratti, per cui si determinano le seguenti possibilità:
COMODATO – per veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 60 q.li immatricolati in uso proprio e utilizzati dal comodatario per il medesimo uso. L'aggiornamento prevede il rilascio di un tagliando adesivo da apporre sul retro della carta di circolazione che conterrà, oltre ai dati anagrafici del comodatario anche la scadenza del contratto. Al termine dello stesso dovrà essere richiesto un duplicato della carta di circolazione che ristabilirà la corretta indicazione della proprietà.
COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI – trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore. Viceversa se i veicoli in parola fossero a titolo di locazione senza conducente ricorre la necessità di preventivo assenso scritto del locatore. Nel caso di comodato di veicoli aziendali non viene rilasciato il tagliando adesivo da apporre sul retro della carta di circolazione, bensì un'attestazione di avvenuta annotazione in quanto viene aggiornato l'Archivio Nazionale dei Veicoli. Non è prescritto che la predetta attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale;
CUSTODIA GIUDIZIALE – in tal caso l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione scatta solo nei casi di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo. A differenza dell'istituto del Comodato, il tagliando di aggiornamento non conterrà l'eventuale scadenza della custodia giudiziale in quanto non espressamente previsto dalla norma. Anche in questo caso per il pieno ripristino dello status quo ante sarà necessario richiedere un duplicato della carta di circolazione;
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE – come nel caso del Comodato di Veicoli Aziendali non ci sarà l'emissione del tagliando di aggiornamento ma, semplicemente, la comunicazione dei dati anagrafici del locatario all'Archivio Nazionale dei Veicoli con il rilascio di una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo. Detta ricevuta non è obbligatorio che sia tenuta a bordo del veicolo. Trascorso il termine contrattuale, e in mancanza della comunicazione di un nuovo locatario, il veicolo si intende rientrato nella disponibilità del locatore e le precedenti annotazioni perdono ogni validità al fine della responsabilità nella circolazione;
INTESTAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI INCAPACI DI AGIRE – trattandosi di minori e di interdetti giudiziali o legali che acquistano un veicolo nuovo od usato è necessario che la carta di circolazione o il tagliando di aggiornamento contengano i dati anagrafici del genitore o del tutore. Al fine della cancellazione di dette annotazioni l'intestatario potrà richiedere un duplicato della carta di circolazione:
UTILIZZO DI VEICOLO INTESTATO AL DE CUIUS – nel caso in cui un erede utilizzi il veicolo intestato ad una persona deceduta può richiedere, nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, il tagliando di aggiornamento nel quale vengono annotati i suoi dati anagrafici. Alla conclusione della procedura di successione il veicolo verrà comunque intestato agli eredi e l'annotazione temporanea perderà la propria efficacia;
CONTRATTO “RENT TO BUY” – per quanto attiene i veicoli il “rent to buy” è assimilabile alla locazione senza conducente, al leasing e la vendita con patto di riservato dominio, per cui verrà emesso un tagliando di aggiornamento con i dati anagrafici dell'utilizzatore. Al termine del contratto nel caso in cui il veicolo torni in disponibilità del proprietario dovrà essere richiesto un duplicato della carta di circolazione, se, invece, l'utilizzatore dovesse acquistare il veicolo verrà annotato il trasferimento di proprietà;
Per tutti i casi esposti, nel caso in cui intervenga il furto, lo smarrimento, il deterioramento o la distruzione della carta di circolazione il proprietario/intestatario del veicolo dovrà provvedere alla richiesta di un duplicato della stessa. Le annotazioni previste in casi di utilizzo temporaneo da parte di terzi saranno riportate nelle righe descrittive della nuova carta di circolazione.
La norma si occupa altresì delle variazioni della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione, per cui è necessario annotare dette variazioni solo nell'Archivio Nazionale dei Veicoli se non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, in caso contrario scatta, invece, anche l'obbligo della trascrizione presso il P.R.A. con il pagamento delle previste imposte di trascrizione.
Di minor impatto risulta essere, invece, la parte dedicata alla variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione. Dette variazioni possono dipendere:
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita;
da variazioni toponomastiche concernenti la denominazione del Comune o della provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza.
L'aggiornamento in caso di variazioni della toponomastica viene rilasciato in esenzione di bollo e di diritti.
Non rientra nel campo di applicazione della presente normativa il trasferimento di residenza che continuerà ad essere gestito direttamente dal Comune.
Per eventuali ulteriori informazioni gli uffici di Confartigianato rimangono disponibili Tel 0321 661111 o rossano.denetto@artigiani.it.