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22 Ottobre 2026

Impiantisti, Inps: limiti dimensionali imprese artigiane

Nuovo codice autorizzazione: invio dichiarazione di responsabilità

Impiantisti, Inps: limiti dimensionali imprese artigiane

Dal 1° luglio 2026, l'INPS ha attribuito d'ufficio alle imprese impiantistiche artigiane il codice di autorizzazione "5G", previsto per le imprese edili, in sostituzione del codice "5C". Il limite di dipendenti per restare artigiani è sceso da 18 (22 con apprendisti) a 10 (14 con apprendisti).

Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026 l'INPS consente agli impiantisti che non lavorano prevalentemente nella costruzione di edifici di tornare al limite ordinario. Per farlo devono presentare una dichiarazione di responsabilità in merito all’attività effettivamente svolta.

Su richiesta di Confartigianato, la Direzione Entrate dell'INPS ha chiarito:

  • "costruzioni edili" non comprende gli interventi su immobili già esistenti ma solo su immobili di nuova costruzione (no ristrutturazioni a meno che vi sia la totale demolizione dell’esistente);
  • l'attività è prevalente quando vale almeno il 51% del fatturato;
  • non c'è una scadenza per presentare la dichiarazione;

La nostra indicazione: chi ha i requisiti deve inviare la dichiarazione dal 23 ottobre 2026, preferibilmente entro la fine dell’anno.

Il contesto

Tra luglio e settembre 2026 l'INPS ha riclassificato come "edili" le imprese artigiane che installano impianti elettrici, termoidraulici, radiotelevisivi, di telecomunicazione e antenne. L'ha fatto con effetto dal 1° luglio e senza preavviso, attribuendo il CA "5G" alle imprese con codice ateco 43.21, 43.22, 43.23 e 43.24.

Confartigianato ha contestato subito la decisione e ha avviato un confronto con l'INPS. Il primo risultato è il messaggio n. 3145/2026.

I nuovi chiarimenti INPS ottenuti da Confartigianato

  1. Cosa sono le "costruzioni edili"

Secondo la Direzione Entrate dell'INPS, l'impresa artigiana che lavora prevalentemente su impianti (riparazione, sostituzione, manutenzione, ristrutturazione) in immobili civili o industriali già esistenti non opera "nell'ambito delle costruzioni edili". Può quindi rientrare nei limiti dell'art. 4 lett. a) L. 443/1985. (18 dipendenti, 22 con apprendisti).

Fa eccezione la demolizione integrale con ricostruzione: in quel caso l'immobile non conta come già esistente. Una ristrutturazione senza demolizione integrale dell'edificio, invece, resta fuori dalle costruzioni edili.

  1. Come si calcola la prevalenza: la soglia del 51%

L'attività non edile è prevalente se almeno il 51% del fatturato complessivo viene da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento in immobili civili o industriali già esistenti.

I dati da usare sono:

  • quelli dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile;
  • per le imprese che non fanno il bilancio, quelli contabili dell'ultimo esercizio chiuso.

Una volta presentata, la dichiarazione vale a regime. Se la prevalenza dell'attività cambia, bisogna presentarne una nuova.

  1. Nessuna scadenza

L'INPS ha confermato che non c'è un termine ultimo per la dichiarazione. Il 23 ottobre 2026 è solo la data da cui si può iniziare a inviarla: c'è quindi il tempo per verificare i requisiti ma inviamo vivamente alle imprese di inviarla entro il 31/12/2026.

  1. Nessun calendario di verifiche

In questa prima fase, l'INPS ha assicurato che non sono previste verifiche programmate sulle imprese interessate.

 

Per informazioni e assistenza nella compilazione, rivolgetevi al vostro consulente del lavoro.

Gli uffici paghe delle sedi Confartigianato sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni all’indirizzo mail: sindacale@artigiani.it e verrete contattati.