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25 Giugno 2018

Due ordinanze del sindaco di Novara sulla vendita di alcolici

Due ordinanze del sindaco di Novara sulla vendita di alcolici

Sono due le ordinanze con le quali il sindaco di Novara Alessandro Canelli rende noto il divieto di consumare e somministrare in contenitori di vetro e alluminio le bevande nel periodo di svolgimento degli “Street Games” (dal 23 giugno al 1° luglio) e  limita gli orari di vendita, anche d'asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sul territorio cittadino.

Durante gli “Street Games”, nella zona interna alla cerchia dei Baluardi (area interna compresa da baluardo Partigiani, baluardo Lamarmora, baluardo Massimo d'Azeglio, viale Buonarroti, via Biglieri, largo Don Minzoni, Barriera Albertina, baluardo Quintino Sella e piazza Cavour), con l’ordinanza n. 791 si vieta, pena sanzione amministrativa, di “consumare bevande in contenitori di vetro e alluminio e di vendere bottiglie di plastica con tappo (delle quali è altresì vietato l’abbandono) su suolo pubblico al di fuori delle aree di somministrazione”. Gli esercenti, tenuti a esporre il testo del provvedimento nei propri locali, sono tenuti a non vendere “bevande in contenitori di vetro e alluminio e bottiglie anche di plastica col tappo, al di fuori delle aree destinate esclusivamente alla somministrazione (spazi interni dei locali e dehors”. Le bevande “al di fuori delle aree destinate alla somministrazione, possono essere consumate esclusivamente in contenitori di carta o plastica”.

Con l’ordinanza n. 792, per “assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini, nonchè la tutela della salute dei residenti e degli stessi avventori degli esercizi pubblici e commerciali cittadini”, il sindaco ordina che  dal 18 giugno al 16 settembre “tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compresi i locali di pubblico spettacolo quali discoteche, sale da ballo, locali notturni), gli agriturismi, i circoli privati, le attività di somministrazione su aree pubbliche, devono sospendere l'attività di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche: dalle ore 01.00 alle ore 03.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì; dalle ore 02.00 alle ore 03.00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 03.00 alle ore 06.00”. Tutti gli esercizi di vicinato (comprese le medie e grandi strutture di vendita) devono inoltre “sospendere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00”.

E’ vietata “la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata tramite distributori automatici in apposito locale, adibito in modo esclusivo alla vendita”e tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione “devono rendere noto al pubblico il contenuto della presente ordinanza mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno che all'esterno del locale, con l'indicazione dell'orario di cessazione delle attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche”. Le violazioni alle disposizioni (fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari) possono essere punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria oltre che, in alcuni casi, secondo quanto previsto dal Codice penale. In caso di inosservanza il Questore potrà disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.