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23 Aprile 2021

Covid e lavoro: le indicazioni per il rientro dopo la malattia o un contatto con un positivo

Covid e lavoro: le indicazioni per il rientro dopo la malattia o un contatto con un positivo

Il ministero della Salute ha fornito chiarimenti sul tema della riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia da COVID.

 1 - Lavoratori positivi, ricoverati e con sintomi gravi
In questo caso il rientro è subordinato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
•    Avvenuta negativizzazione;
•    Idoneità alla mansione, da rilasciarsi dopo visita medica ex art. 41, comma 2, lettera -ter del decreto 81/2008 e sei - Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro (da effettuarsi a prescindere dalla durata del ricovero e/o dalla durata dell’assenza per malattia).

 2 - Lavoratori positivi: con sintomi
In questo caso non vi è ricovero e  il lavoratore  può rientrare solo a condizione che siano trascorsi 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e che egli possa attestare un tampone negativo molecolare, effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi (ageusia ed anosmia non sono considerati, al riguardo, rilevanti, se ancora presenti).

 3 - Lavoratori positivi: senza sintomi
Il rientro è ammissibile soltanto dopo 10 giorni di assenza di sintomi e attestazione d’un tampone molecolare negativo, al termine dell’isolamento.
Nei casi 2 e 3, il lavoratore ha l’obbligo, ai fini del rientro, di inviare tramite il medico competente l’attestazione del tampone (negativo) al proprio datore di lavoro, anche in via telematica. I lavoratori negativizzati nei suddetti casi 2 e 3 anche se conviventi con soggetti ancora positivi alla data dell’avvenuta esecuzione del tampone (negativo) possono essere  reintegrati senza alcuna ulteriore formalità od obbligo.

 4 - Lavoratori positivi a lungo termine
Il rientro al lavoro può avvenire solo a seguito di attestazione di tampone molecolare od antigenico negativo. In questo caso, si hanno due  ipotesi, alternative fra di loro:

  • se il lavoratore può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella potrà comunque riprendere le attività lavorative, nell’attesa della negativizzazione;
  • se il lavoratore non può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella sarà coperto/a da certificazione di malattia del proprio medico curante sino ad avvenuta negativizzazione.

 5 - Lavoratore asintomatico a seguito d’un contatto stretto con soggetto positivo
Il lavoratore contatto stretto (ma asintomatico) di un caso positivo è collocato di norma in malattia, salvo che possa essere collocato in modalità di lavoro agile.
Ai fini del rientro in azienda dovrà attendere una quarantena di 10 giorni  dall’avvenuto contatto e poi attestare l’esito d’un tampone - molecolare oppure antigenico - negativo, il cui esito deve essere trasmesso al datore di lavoro per il tramite del medico competente, cui il lavoratore ha l’obbligo di trasmettere la relativa documentazione.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione per ulteriori informazioni: è possibile chiedere info ai propri referenti in ogni sede.