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18 Settembre 2020

Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle imprese: entro il 1° ottobre è obbligatoria la regolarizzazione

Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle imprese: entro il 1° ottobre è obbligatoria la regolarizzazione

Entro il 1° ottobre 2020 è necessario comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese della Camera di commercio: per chi non ottempera sono previste sanzioni. Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione per ulteriori informazioni  e per attivare un domicilio digitale: è possibile rivolgersi agli uffici Gestione soci della propria sede di riferimento. Per chi lo avesse comunicato in passato è consigliabile comunque verificare che il recapito digitale sia attivo controllando la propria visura camerale.

La disposizione riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (cioè il domicilio digitale) oppure l'avessero comunicato ma questo fosse stato cancellato d’ufficio o fosse inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio. La procedura è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. L'indirizzo PEC valido e attivo deve risultare dalla visura camerale che si invita a controllare in caso di dubbio.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa in misura raddoppiata per le società (cioè da 206 a 2.064 euro)  e in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30 a 1.548 euro).

Inoltre sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.


 

 


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