Una norma "dirompente", voluta fortemente da Confartigianato, perché introduce per la prima volta una definizione giuridica di "prodotto artigianale", che è da intendersi esclusivamente come quello realizzato da un’impresa iscritta all’Albo delle imprese artigiane. Così è l’articolo 16 della Legge annuale sulle Pmi, finalizzato a rafforzare la tutela dell’utilizzo delle denominazioni riferite all’artigianato e all’artigianalità.

Lo ha sottolineato il Consigliere Giulio Veltri, Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy intervenendo il 6 luglio al webinar organizzato da Confartigianato per illustrare le precisazioni pubblicate dal MIMIT sulla nuova disciplina relativa all’utilizzo dei riferimenti all’artigianato e all’artigianalità nella pubblicità.

La norma attribuisce agli artigiani l’uso esclusivo del termine “artigianato”. L'obiettivo dell’articolo 16 della legge n. 34/2026 è impedire che imprese o soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane possano presentare al pubblico prodotti o servizi come aventi caratteristiche artigianali.

Le indicazioni del ministero precisano tuttavia che la disciplina non limita la commercializzazione di prodotti realmente artigianali. Le imprese non artigiane possono continuare a vendere prodotti realizzati da imprese artigiane e promuoverli come tali, purché sia chiaramente indicata la provenienza dei prodotti e non si generi alcuna confusione sull’identità dell’impresa che li commercializza.

Resta inoltre consentito utilizzare espressioni che descrivono caratteristiche qualitative o modalità produttive del bene, quali “fatto a mano”, “tradizionale”, “di qualità”, “su misura”, “sartoriale”, “realizzato con manualità” o analoghe formulazioni, a condizione che tali indicazioni non risultino ingannevoli.

Le imprese non artigiane che impiegano componenti o semilavorati forniti da imprese artigiane possono valorizzarne l’origine artigianale, evitando però di estendere tale qualificazione all’intero prodotto quando non ne ricorrano i presupposti.

La disciplina trova applicazione sul territorio nazionale. Per i prodotti destinati ai mercati esteri, le FAQ ritengono invece possibile utilizzare riferimenti all’artigianalità, comprese espressioni in lingua inglese come craftsmanship o artisanal process, purché il messaggio non sia ingannevole e siano rispettate le normative vigenti nei Paesi di destinazione.

La legge, inoltre, non modifica i regimi previsti da normative speciali. Restano pertanto in vigore le disposizioni relative a specifiche categorie di prodotti, come la birra artigianale, così come quelle riguardanti i prodotti tutelati da Indicazioni Geografiche Protette (IGP), comprese le nuove IGP per i prodotti artigianali e industriali non agroalimentari.

Le FAQ chiariscono anche che il divieto di utilizzare le denominazioni “artigianato” e “artigianale” si estende ai soggetti che non operano in forma d’impresa, come i titolari di partita IVA non iscritti all’Albo delle imprese artigiane e gli hobbisti che vendono occasionalmente beni o servizi.

Analogamente, manifestazioni, eventi e fiere possono qualificarsi come “artigiane” soltanto se i prodotti presentati come tali provengono effettivamente da imprese artigiane e tale provenienza sia dimostrabile.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero, è inoltre consentita la commercializzazione delle scorte di magazzino e delle etichette già immesse in commercio prima dell’entrata in vigore della legge, senza incorrere nelle nuove sanzioni previste dalla disciplina.

Nel complesso, la nuova normativa punta a rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori, riservando l’utilizzo delle qualificazioni legate all’artigianato alle imprese che possiedono formalmente tale status, senza tuttavia impedire la valorizzazione delle caratteristiche qualitative, tradizionali o manuali dei prodotti realizzati da altri operatori economici.