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01 Agosto 2017

Requisiti del responsabile tecnico ambientale: nuove regole dal 16 ottobre 2017

Requisiti del responsabile tecnico ambientale: nuove regole dal 16 ottobre 2017

Con due delibere del 30 maggio 2017, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti di capacità professionale, nonché di titolo di studio e di esperienza maturata del responsabile tecnico delle imprese che svolgono la gestione dei rifiuti e ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche, iniziali e periodiche; tali verifiche dovranno essere sostenute dai RT per dimostrare la loro capacità professionale, in sostituzione del precedente corso di formazione che è stato abrogato dal nuovo Regolamento.

NUOVI REQUISITI RT

I nuovi requisiti del RT si differenziano in funzione delle categorie e classi di attività esercitate.
Per le categorie trasporto di rifiuti (1 trasporto rifiuti urbani, 4 trasporto rifiuti speciali non pericolosi e 5 trasporto rifiuti speciali pericolosi) prevedono il superamento della verifica iniziale e, solo per le classi di attività superiori, un minimo di anni di esperienza nell’attività di trasporto specifico dei rifiuti.
Per le categorie 8 intermediari e commercianti, 9 bonifica dei siti contenenti amianto e 10 bonifica dei beni contenenti amianto, prevedono il superamento della verifica iniziale, esperienza nell’attività e dei titoli di laurea specifica che possano ridurre gli anni di esperienza richiesti.
L’esperienza può essere dimostrata in una delle quattro forme previste: come legale rappresentante di impresa operante nel settore, come responsabile tecnico o direttore tecnico di detta azienda, come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per il quale si chiede l’iscrizione oppure come dipendente nell’affiancamento del responsabile tecnico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La delibera stabilisce che coloro che alla data del 16 ottobre 2017 figurano inseriti come Responsabili Tecnici di imprese regolarmente iscritte all’Albo Gestori possono continuare a svolgere la loro attività per cinque anni e cioè sino a ottobre 2022, è ciò anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono all’albo nella stessa categoria, stessa classe o classe inferiore. Decorso detto periodo dovranno invece sostenere una verifica di aggiornamento per continuare ad operare. Al riguardo è stato già stabilito che dette verifiche di aggiornamento inizieranno a partire dal 2 gennaio 2021.

SOGGETTI ESONERATI DALLE VERIFICHE

Sono dispensati dalle verifiche periodiche i legali rappresentanti di imprese che abbiano ricoperto e ricoprano tuttora anche il ruolo di responsabile tecnico della loro impresa per almeno 20 anni (consentendo interruzioni tecniche per non oltre il 20% di detto periodo). Questa disposizione riguarderà inizialmente solo poche persone, dato che l’operatività dell’albo è attualmente di soli 22 anni, ma è destinata ad avere in futuro una applicazione estesa a più soggetti che per “anzianità” conquisteranno il riconoscimento di RT di impresa in esenzione da verifica.

LE VERIFICHE

Queste riguarderanno solo coloro che alla data del 16 ottobre p.v., non ricoprono la carica di RT e che quindi intendono conseguire questo titolo per la prima volta.
La prima verifica, presso la Sezione Regionale Piemontese dell’Albo Gestori il 14 febbraio 2018. 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione per informazioni, elaborazione pratiche inerenti l’Albo Gestori Ambientali e Corsi di Formazione. Per informazioni si prega di inviare una email all’indirizzo sicurezza.ambiente@artigiani.it oppure di telefonare alle sedi Confartigianato.