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01 Luglio 2025

Prevenzione danni da calore

Prevenzione danni da calore

ORDINANZA DELLA REGIONE PIEMONTE: REGOLE IN VIGORE DAL 2 LUGLIO AL 31 AGOSTO

 

Diverse tipologie di lavoratori possono essere esposte, per l’attività lavorativa svolta, a temperature ambientali elevate ed essere quindi maggiormente a rischio di sviluppare disturbi associati al caldo, in particolare se viene svolta una attività fisica intensa all’aperto come ad esempio nei settori agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini. In qualsiasi caso è necessario elevare l’attenzione sul rischio derivante dalle alte temperature ed informare i lavoratori sulle possibili misure da adottare per prevenire gli effetti negativi dell’esposizione al caldo.

LE REGOLE DETTATE DALL’ORDINANZA DELLA REGIONE PIEMONTE

A decorrere dal 2 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, la Regione Piemonte, tramite l’ordinanza, ordina il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili e affini, per attività classificabili come “attività fisica intensa” sul sito web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo o altre attività equiparabili, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro riferita a “lavoratori esposti al sole” esposti al sole alle ore 12:00 e impegnati in un’ “attività fisica intensa”, segnali un livello di rischio “ALTO” , allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per l’incolumità degli stessi.

 

Per “attività fisica intensa” si intendono attività come:

  • Lavoro intenso con braccia e tronco; portare materiale pesante
  • Lavoro che richiede l’uso di asce o pale per spalare o scavare a ritmo intenso
  • Lavorare con martello
  • Segare, piallare o scalpellare legno duro
  • Falciatura a mano, scavo
  • Camminare ad una velocità tra 5,5 e 7,0 km/h
  • Spingere o tirare carri e carriole con carichi pesanti
  • Disporre blocchi di cemento
  • Salita ripetuta di scale a gradini o a pioli

Testo completo dell’Ordinanza della Regione Piemonte scaricabile qui

 

Le regole dettate dall’Ordinanza regionale sono da attuare ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio

 

Vediamo, nello specifico, come attuare delle misure di riduzione del rischio e i compiti dei vari soggetti

I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO

  • valutare il rischio di danni da calore
  • nel POS prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC
  • informazione e formazione dei lavoratori sui seguenti argomenti: possibili problemi di salute causati dal calore, sintomi del colpo di calore, misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS, utilizzo dei DPI,necessità consultazione del proprio medico di famiglia relativamente ad eventuali modifiche / sospensioni dei trattamenti farmacologici in corso e nozioni specifiche di primo soccorso
  • attuare delle misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro come ad esempio:
    • rivedere le mansioni e/o l’organizzazione delle attività che richiedono intenso sforzo fisico
    • programmare pause programmate dall'impresa ed attuate dal preposto non lasciate alla determinazione del singolo lavoratore in un luogo possibilmente fresco o comunque in aree ombreggiate (in assenza di aree ombreggiate (stesura asfalto) … ombrelloni da cantiere)
    • rimodulare gli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico
    • programmare i turni di lavoro dei lavoratori maggiormente “fragili”, nelle ore meno calde con pause programmate più lunghe oppure la sospensione dal lavoro
    • garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro per il rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa
    • termometro ed igrometro a disposizione in cantiere (anche facendo ricorso a strumentazione commerciale di costo contenuto e di semplice ed immediata lettura) possono consentire alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali, o si trova in condizioni più favorevoli o sfavorevoli
    • evitare lavori “isolati”
    • divieto di assunzione di bevande alcoliche
  • mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) ed indumenti protettivi (cappelli a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo, occhiali per protezione dai raggi solari, abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante in cotone, abiti ad alta visibilità in cotone, scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo, creme protettive solari)

 

I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

  • valutazione stato di salute e terapie in corso (identificazione soggetti fragili)
  • partecipazione alla valutazione dei rischi ed alla stesura delle misure di prevenzione protezione e dpi necessari
  • identificazione di malattie come cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità, BPCO e di abitudini voluttuarie che possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore
  • nell’ambito delle visite mediche preventive e periodiche espressione di giudizio di idoneità che tenga conto anche di questo fattore di rischio con conseguente valutazione della opportunità di introdurre, ove ne ricorra la necessità, indicazioni, prescrizioni o limitazioni legate alle condizioni di salute di singoli lavoratori.

I COMPITI DEL CSP - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione

  • redazione PSC con misure preventive e protettive da adottare in caso di ondata di calore

I COMPITI DEL CSE - Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

  • verifica l'applicazione delle misure preventive e protettive, presenti nel PSC, da adottare in caso di ondata di calore
  • verifica contenuti POS complementari alle misure previste dal PSC
  • valuta possibilità di sospensioni dei lavori in situazione di elevato rischio in corso di ondata di calore
  • convocare una riunione di coordinamento pre-estiva
  • convocare una riunione di coordinamento il giorno iniziale del periodo oggetto di allerta

I COMPITI DEL RLS / RLST

  • consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione

CASSA INTEGRAZIONE: CHI PUO’ RICHIEDERLA?

E’ facoltà per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.

[possibilità CIG riconosciuta dall'INPS per condizioni meteorologiche avverse, a partire dalla condizione di temperature superiori a 34°]

RINNOVO CCNL EDILI ARTIGIANATO IMPORTANTE NOVITA’

L’accordo di rinnovo del CCNL Edili Artigianato del 20 Maggio 2025, ha previsto all'allegato I la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro solo per determinati periodi di tempo e in caso di avversità atmosferiche (ad esempio temperature elevate) al fine di garantire il recupero psico - fisico e la maggiore tutela della salute dei lavoratori. 

Per maggiori informazioni su questo tema rivolgersi all’ufficio paghe.

Tutte le imprese clienti del servizio sicurezza riceveranno supporto gratuito dedicato dall’ufficio sicurezza di Confartigianato. 

 


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