Vai al contenuto principale
17 Novembre 2021

Obbligo di imbustamento del pane precotto

Sentenza Consiglio di Stato su modalità di vendita di questo tipo di pane

Obbligo di imbustamento del pane precotto

Sappiamo che è sempre più ricorrente soprattutto in supermercati l’utilizzo di contenitori in cui viene riposto il pane sfuso di solito proveniente da cottura di pane precotto precedentemente, a disposizione dei clienti che, seguendo le indicazioni apposite riportate accanto agli stessi contenitori possono ritirarlo, inserirlo in appositi sacchetti, pesarlo con un riferimento numerico, stampare lo scontrino con relativo prezzo, peso ed informazioni di legge ed apporlo sullo stesso sacchetto.

Ora il Consiglio di Stato ha richiamato le norme che prevedono l’obbligo del preconfezionamento per il pane ottenuto per cottura del pane parzialmente cotto, surgelato o meno, sia la normativa specifica (art. 14 comma 4 delle Legge 580/67) che l’art. 1 del Regolamento sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane (approvato con DPR 30 novembre 1998 n. 502.2) che stabilisce che il pane, oltre che preconfezionato, debba essere etichettato secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente e posto in vendita in comparti separati da quelli in cui viene collocato il pane fresco informando il consumatore sulla natura del prodotto.

La Corte, oltre a reputare chiare le disposizioni sul preconfezionamento, sia quella primaria che quella regolamentare, ritiene che solo in via eccezionale le operazioni di preconfezionamento possano avvenire nella medesima area di vendita fatte salve le norme igienico-sanitarie.

Comunque, nemmeno la deroga all’obbligo del preconfezionamento in un’area diversa da quella di vendita consente la vendita di pane non preconfezionato.

Nella fattispecie pertanto Il Consiglio di Stato, rilevando che la modalità di vendita utilizzata  non dà garanzie sull’igiene e la sicurezza alimentare (finalità evidenziata dalla disposizione regolamentare, in quanto permette al consumatore, prima del confezionamento, di entrare in contatto con il pane e riporlo poi nell’erogatore, danneggiando altri futuri e ignari clienti) sancisce come illegittima la prassi, adottata soprattutto nella grande distribuzione, di consentire direttamente ai clienti il confezionamento del pane.