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24 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: le novità su veicoli aziendali, buoni pasto e mense aziendali

Legge di Bilancio 2020: le novità su veicoli aziendali, buoni pasto e mense aziendali

Ecco le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 sui fringe benefit che riguardano l'auto aziendale e sui buoni pasto e sulle mense aziendali. I dettagli sono stati elaborati dall'Ufficio Paghe che è a disposzione delle aziende con il servizio di gestione.
 
Fringe benefit veicoli aziendali

Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:
•    al 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
•    al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
•    al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
•    al 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.

Buoni pasto e mense aziendali


La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).


È confermata la non imponibilità per:
•    le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
•    le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
                1.    ai cantieri edili;
                2.    ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
                3.    ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a mettervi in contatto con il vostro operatore.