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23 Marzo 2020

Il decreto del Governo datato 22 marzo e le attività consentite (con l'aggiornamento del Mise del 25 marzo)

Il decreto del Governo datato 22 marzo e le attività consentite (con l'aggiornamento del Mise del 25 marzo)

Domenica 22 marzo il premier Giuseppe Conte ha firmato un decreto che dà un'ulteriore stretta alle attività per limitare al massimo i contatti e quindi la diffusione del Coronavirus. Sono vietate tutte le attività produttive ad eccezione di quelle essenziali indicate nell'elenco allegato, che poi è stato modificato il 25 marzo da un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico.

 

Ecco il testo del DPCM del 22 marzo e la successiva modifica apportata all'elenco delle attività consentite dal decreto Mise del 25 marzo

 

 

Il DPCM restringe ulteriormente la possibilità di svolgere una serie di attività. In particolare si prevede:

  • la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1. Si fa presente che il nuovo DPCM individua in modo puntuale i Codici Ateco ai quali è consentita la continuazione dell’attività con la specifica contenuta nella lett. d) dell’art. 1. In particolare sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritiene la non sussistenza di queste condizioni;
  • relativamente all’elenco si segnala che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro, poiché deve ritenersi che laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività ha puntualmente riportato il codice specifico;
  • le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le attività commerciali vale quanto stabilito dal citato DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto;
  • per quanto riguarda cantieri e lavori edili, queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate a esigenze di pubblica utilità, dette attività possano operare previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, applicando estensivamente quanto disposto dalla lettera d) del DPCM in oggetto.

 

Un successivo decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno vieta lo spostamento al di fuori del Comune in cui ci si trova se non per comprovate:

 

-      esigenze lavorative;

-      esigenze di assoluta urgenza;

-      motivi di salute.

 

 

 


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