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23 Settembre 2021

I requisiti delle officine per la revisione dei veicoli > 3,5 ton

I requisiti delle officine per la revisione dei veicoli > 3,5 ton

La Direzione generale della Motorizzazione del MIMS ha emanato due circolari con cui definisce i requisiti per l’idoneità all’esercizio transitorio dell’attività di revisione dei veicoli > 3,5 ton, dopo la modifica legislativa che ha ricompreso anche i rimorchi e i semirimorchi tra gli elementi che possono essere revisionati da parte di officine private. Le circolari introducono anche novità riguardo gli ispettori di revisione.

In attesa dell’attuazione delle norme di delega delle funzioni di revisione ad officine private, il MIMS ha disciplinato i requisiti tecnici dei locali e delle attrezzature fisse e mobili, per il rilascio del riconoscimento di idoneità delle sedi esterne destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico > 3,5 ton e i termini per l’adeguamento delle sedi già riconosciute idonee ma non pienamente conformi alle prescrizioni contenute nella circolare, soprattutto in termini di misure idonee alla prevenzione e protezione dai rischi di infortunio sul lavoro.

I requisiti delle sedi esterne
Per “sedi esterne” si intendono quelle predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo di proprietà ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un titolo di disponibilità, e che siano state comunque riconosciute idonee dall’UMC territorialmente competente.
Il riconoscimento di idoneità avverrà a condizione, tra le altre, che il centro sia dotato di un piazzale di accumulo veicoli idoneo a garantire la permanenza di un determinato numero di veicoli in attesa. In alternativa può essere utilizzato un piazzale di accumulo posto nelle vicinanze dal quale i veicoli possono essere chiamati con sistema rapido di comunicazione.


I Centri dovranno adeguarsi, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, a requisiti dimensionali – mentre oggi non vigono prescrizioni in ordine ai requisiti dimensionali minimi – in carenza dei quali, l’autorizzazione si intenderà decaduta.
L’officina dovrà essere dotata dei sistemi di rilevamento delle apparecchiature da impiegare nelle sedi predisposte dall’Utenza rispetto a quelle installate nei centri operativi dell’Amministrazione, nel rispetto del principio di “paragonabilità tecnica”. I Centri già autorizzati, dovranno completare i necessari adeguamenti ai requisiti entro 2 anni dalla data di adozione della circolare, fatto salvo l’obbligo di applicazione immediata della nuova disciplina per quanto attiene ai requisiti afferenti alla tutela e alla salute dei lavoratori.

 

Ispettori ausiliari: le novità
Con i regolamenti UE introdotti a seguito dell’emergenza COVID sono stati prorogati i termini di scadenza di certificati, licenze e autorizzazioni e rinviate determinate verifiche e attività formative periodiche in alcuni settori della legislazione in materia di trasporti.
In particolare, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è stata prorogata per un periodo di 10 mesi, con conseguente nuova scadenza fra il 1° luglio 2021 ed il 30 aprile 2022.

Per quanto attiene all’operatività degli Uffici UMC, la “dilazione delle scadenze” è inevitabilmente destinata a produrre nel I semestre del 2022 un progressivo incremento della domanda di servizi di revisione dei veicoli pesanti, già osservato nel II semestre 2021. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione dei veicoli, fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti previsti dall’art. 80 Cds possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 maggio 2017, ai quali è riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell’attività a carico esclusivo dei richiedenti la revisione.

In attesa dell’attuazione delle norme di delega delle funzioni di revisione secondo le previsioni dell’art. 80 CdS, nonché dell’attivazione delle Commissioni di esame presso le DGT per la valutazione di idoneità e la conseguente abilitazione degli ispettori che hanno seguito, o seguiranno, i corsi di formazione relativi ai moduli A+B, e C, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni n°65/CSR del 17 aprile 2019, il legislatore ha inteso comunque consentire l’utilizzo di “ispettori di modulo C” abilitati e disponibili. Ne consegue, allo stato, la necessità di disciplinare l’utilizzo, per l’esercizio della funzione di revisione dei “veicoli pesanti”, degli “Ispettori Ausiliari” (nel seguito IA), ovvero ex-dipendenti in quiescenza dell’Amministrazione che abbiano ricoperto la funzione di ispettori e che la circolare in oggetto ha già definito quali ispettori in vigenza di capacità operativa.


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