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03 Marzo 2026

COSMETICI - Sostanze vietate dal 1° maggio: ecco dove si trovano e cosa fare

COSMETICI - Sostanze vietate dal 1° maggio: ecco dove si trovano e cosa fare

Il Regolamento Europeo adottato il 12 gennaio 2026 dalla Commissione Europea, modifica la normativa base sui cosmetici nell’Unione Europea per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) nei prodotti cosmetici. 

 

Le sostanze di interesse dei cosmetici utilizzati in estetica e acconciatura impattate dal Regolamento sono: la sostanza «argento», il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate) e il Bifenil-2-olo (CAS 90-43-7, INCI “o-Phenylphenol”).

 

Le disposizioni entrano in vigore il 1° maggio 2026, pertanto da tale data i prodotti e le scorte che non risulteranno conformi non potranno più essere utilizzati né venduti. Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, tale aspetto resta oggetto di accordi contrattuali tra le parti.

 

 

 

DETTAGLI SULLE SOSTANZE

 

ARGENTO -SILVER (CAS: 7440-22-4, INCI: CI 77820)

La sostanza, utilizzata come colorante minerale nei cosmetici per conferire un aspetto specchiato, metallico o brillante a prodotti come smalti, ombretti e creme, è stata classificata come tossica per la riproduzione quando è presente in varie forme di dimensioni particellari e rimane, quindi, un colorante autorizzato ma con limiti molto specifici.

Secondo le nuove disposizioni, l’utilizzo del CI 77820 come colorante resterà consentito fino allo 0,2% nei prodotti per labbra e negli ombretti, mentre sarà vietato in prodotti diversi quali smalti, gel unghie, spray ecc. che non potranno, pertanto, più essere immessi o mantenuti sul mercato e che gli utilizzatori professionali non potranno più detenere al fine dell’applicazione sulle clienti.

2-IDROSSIBENZOATO DI ESILE  (CAS: 6259-76-3, INCI: Hexyl Salicylate) 

Sono stati introdotti i seguenti limiti di concentrazione specifici a seconda del tipo di prodotto cosmetico:

  • Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bimbi <3 anni) 2%
  • Tutti i prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni) 0,5%
  • Tutti i prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni) 0,3%
  • Dentifrici 0,001%
  • Colluttori 0,001%
  • Prodotti per bambini < 3 anni 0,1% (non usare nella maggior parte dei casi)

BIFENIL-2-OLO (CAS 90-43-7, INCI “O-PHENYLPHENOL”)

Il Regolamento 2026/78 ne conferma l’uso solo entro limiti precisi e con condizioni di sicurezza. Viene inoltre incluso il suo sale sodico (sodium o-phenylphenate) tra i conservanti autorizzati con gli stessi limiti, che sono i seguenti:

  • nei prodotti da risciacquare la concentrazione massima combinata di o- Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate (espresso come fenolo) non deve superare lo 0,2 %;
  • nei prodotti da non risciacquare la concentrazione combinata non deve superare lo 0,15 %;
  • non deve essere usato in prodotti che possano comportare esposizione inalatoria dell’utilizzatore finale (es. aerosol, spray);
  • non è consentito nei prodotti per il cavo orale (come dentifrici e collutori);
  • è raccomandato di evitare il contatto con gli occhi.

 


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