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05 Novembre 2025

Chiarimenti del ministero sui tempi di carico/scarico

Chiarimenti del ministero sui tempi di carico/scarico

Alla luce delle incertezze interpretative e delle numerose segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute al ministero Infrastrutture e Trasporti, è stata emanata una nota circolare indirizzata alle Associazioni della filiera logistica (committenza e autotrasportatori) con cui fornisce un orientamento applicativo in merito alla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci (regolata dall’art. 6-bis del d.lgs. 286/2005, modificato dall’art. 4 del d.l. 73/2025).

 

Anzitutto il ministero dei Trasporti conferma quanto Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha sempre sostenuto sulla portata della nuova norma dei tempi di attesa al carico/scarico cioè la INDEROGABILITA' delle nuove regole: la facoltà di deroga pattizia non è più prevista con la modifica normativa.

 

Questo è sicuramente da annoverarsi come un importante risultato per la categoria, che non dovrà più "subire" pattuizioni peggiorative rispetto a quanto fissato dalla legge, che mira ad introdurre un univoco regime volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto.

 

 

Il MIT, nel ribadire che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo correlati), evidenzia che:

  • il periodo di franchigia per l’attesa ai fini del carico e scarico delle merci è fissato tassativamente in 90 minuti (comma 1);
  • superato tale periodo, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 2);
  • l’indennizzo di 100 euro, senza ulteriori periodi di franchigia, è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattualmente previsti per le operazioni di carico e scarico, senza ulteriori periodi di franchigia (comma 3).

Pertanto, risulta definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia sono relativi esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico.

Infatti, per il superamento dei tempi di carico e scarico non vi sono periodi di franchigia e l’indennizzo di 100 euro è dovuto integralmente per ogni ritardo nelle tempistiche previste per le operazioni di carico o scarico, anche inferiore all’ora. Rimane fermo che l’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.

 

Per quanto precisato è evidente che la normativa attribuisce notevole importanza al contratto di trasporto, preferibilmente in forma scritta, e alle indicazioni da fornire con precisione al vettore circa il luogo, l’orario e le modalità di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda ad una lettura attenta della circolare MIT.

 

 

 


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