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18 Dicembre 2015

On line il portale sulla regolarità dell'autotrasporto

On line il portale sulla regolarità dell'autotrasporto

Confartigianato comunica che dal 16 dicembre 2015 l'Albo degli Autotrasportatori ha messo online il database sulla regolarità delle imprese di autotrasporto, che per ora si può consultare sul Portale dell'Automobilista. Queste le procedure indicate dall’Albo degli Autotrasportatori per la consultazione.
Il primo passo per consentire ai committenti dell'autotrasporto di verificare se la società che utilizzano opera in modo regolare è compiuto: dal 16 dicembre 2015, l'Albo ha messo online la prima implementazione del database sulle imprese di autotrasporto per conto terzi iscritte, che ogni cittadino può consultare tramite il Portale dell'Automobilista. Il vice-presidente dell'Albo, Silvio Faggi, precisa che il database passerà sul nuovo portale dell'Albo, quando sarà attivato e secondo le previsioni ciò dovrebbe avvenire entro la fine di dicembre).

Per accedere alla consultazione è necessario registrarsi al Portale dell'Automobilista. Attenzione: bisogna farlo come cittadino e non come impresa. Infatti, la registrazione come impresa porta a un percorso specifico per le aziende di autotrasporto che abilita differenti funzioni, ma non di consultare il database sulla regolarità. In realtà, sarebbe importante farlo anche come autotrasportatore, per verificare la posizione di un eventuale sub-vettore (o magari anche di un concorrente ritenuto irregolare).

Quando si accede al Portale dell'Automobilista come utenti registrati, bisogna guardare la colonna sulla sinistra, nella sezione "Accesso ai servizi", dove si trova il link denominato "Consultazione regolarità posizione Albo". Premendolo, compare una maschera di ricerca divisa in due parti: una per le ditte individuali e una per le società.

Ovviamente ne va compilata solo una, secondo il tipo d'impresa. Nel caso delle società, si può inserire solamente la partita Iva (e solo quella), oppure la denominazione, il tipo di società, la provincia e il comune. Poi va compilato il campo "Motivo visura". Infine si preme il link "Ricerca".

Se i dati immessi corrispondono a quelli di un'azienda iscritta all'Albo degli autotrasportatori appare in fondo alla pagina il nome, la partita Iva e l'indirizzo della sede e, sotto, un link denominato "Attestato visura". Premendolo si scarica il pdf con l'attestato di regolarità che certifica l'iscrizione all'Albo, alla Camera di Commercio e al Registro Elettronico Nazionale e la regolarità contributiva sulla base dei dati di Inps e Inail. 

In quest'ultimo caso, è possibile che il sistema restituisca un dato non definitivo, se l'impresa risulta in fase di verifica istruttoria da parte degli istituti preposti. L'istruttoria comunque non può durare più di trenta giorni e va sottolineato che questo stato comunque non pregiudica la regolarità dell'impresa.

Il vice-presidente dell'Albo aggiunge che "per ora non influisce sulla regolarità il pagamento regolare della quota annuale all'Albo che comunque verrà implementata quanto prima, in considerazione del fatto che le quote vengono pagate tutte con sistemi elettronici per cui la verifica di regolarità può essere fatta in tempo reale".
Il prossimo passo è l'inserimento di una funzione che mette in relazione il numero dei veicoli che risultano di proprietà dell'azienda con quello degli autisti dipendenti, un parametro che dovrebbe segnalare eventuali casi di lavoro nero o uso irregolare della manodopera straniera.

Eventuali problematiche possono essere segnalate al numero verde 800 232323 o all’indirizzo mail assistenza.albo@mit.gov.it.

Ricordiamo che la verifica, eseguita prima della stipula del contratto di trasporto, esonera i committenti (e ciò vale anche per gli autotrasportatori che utilizzano un sub-vettore) dall’essere obbligati in solido con il vettore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi agli enti competenti (dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto). Inoltre in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta oltre alle corresponsabilità sopra indicate per il committente si aggiungono gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto.

Precisiamo quindi che la verifica della regolarità delle imprese attraverso la procedura resa disponibile sul portale dell’automobilista prima descritta, sostituisce la richiesta del DURC.

Per ogni informazione gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale rimangono disponibili.