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14 Marzo 2022

La riforma del Testo unico della Sicurezza sul lavoro: ecco le modifiche

La riforma del Testo unico della Sicurezza sul lavoro: ecco le modifiche

La riforma del Testo unico della Sicurezza sul lavoro: ecco le modifiche al D.LGS.81/2008 operate dalla legge di conversione del D.L. 146/2021 "Fisco Lavoro". Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare le sedi Confartigianato oppure scrivere a sicurezza.ambiente@artigiani.it.

 

NOVITA’ IN MATERIA DI VIGILANZA


La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle ASL territorialmente competenti e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo  Nazionale dei Vigili del Fuoco, (nonche’, per il settore minerario, dal ministero dell’Industria e per le industrie estrattive di seconda categoria e per le acque minerali e termali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano).


Con la nuova norma l’attività ispettiva diventa anche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


Le modalità operative con le quali l’ispettorato affronterà i nuovi compiti di vigilanza in materia di salute e sicurezza sono descritte nelle Circolari dell’INL 3/2021 scaricabile qui e 4/2021 qui.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (il provvedimento si aggiunge alle altre sanzioni “ordinarie”)


La nuova norma prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora l’ispettore riscontri la presenza di lavoratori “in nero” in percentuale superiore al 10% (la norma precedente prevedeva il 20%).


Nel calcolo non vanno considerati quei rapporti per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro e la percentuale va calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.

 

Non si procede alla sospensione se l’impresa ha un unico occupato, per quanto “in nero”

 

TUTTI I CASI CHE PREVEDONO LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE:

  • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP)
  • Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
  • Mancata elaborazione del POS
  • Mancata formazione e addestramento (solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento, ovvero nei seguenti casi: utilizzo di attrezzatura da lavoro, utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi). La sospensione per mancata formazione e/o addestramento comporta l’impossibilità di far lavorare la persona fino all’avvenuta formazione e/o addestramento, con obbligo di erogare comunque la retribuzione
  • Mancata fornitura di dispositivi di protezione anti caduta
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Mancanza di armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione
  • Presenza di conduttori in tensione nudi senza protezioni idonee
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  • Omessa vigilanza su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

Si sottolinea che, essendo la sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare una misura di tutela dei lavoratori, nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro il datore di lavoro è sempre obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.


Infine si ricorda che il provvedimento non è una facoltà ma un obbligo per l’ispettore.

 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ITL DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI


La legge n. 215/2021 prevede l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali. Rilevano ai fini della sospensione, i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative).


La comunicazione non riguarda chi svolge la prestazione con continuità (es.: lavoratori a partita IVA).

 

In caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale esiste, invece, l’obbligo di preventiva comunicazione da parte del committente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.


L’omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta).

 

OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO


Viene previsto un obbligo di “individuazione” del preposto, cioè di identificazione del medesimo (sempre che l’azienda non l’abbia già fatto). La disposizione prevede  che i contratti e gli accordi collettivi possano prevedere una somma di denaro da corrispondere al preposto per lo svolgimento delle attività.

 

Tale obbligo di individuazione del preposto, penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale con l’arresto o l’ammenda per datore di lavoro e dirigenti, vale ovviamente anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, per i quali i datori di lavoro devono indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto.


Il preposto, ovvero “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” deve adempiere ad una serie di compiti previsti dall’ art.19 del TUSL ovvero  “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”

 

Con la riforma viene rafforzata la figura del preposto al quale viene imposto di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo. Si tratta di un rilevante potere impeditivo, il cui mancato esercizio è di per sè un reato penale di pericolo, e in caso di infortunio di un lavoratore soggetto al potere di vigilanza del preposto costituisce una aggravante.

 

NOVITA’ IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO


Si chiarisce che l’attività di addestramento è da considerarsi “aggiuntiva” a quella di formazione, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma prevede ora espressamente che i relativi interventi debbano essere formalizzati in un apposito registro, che potrà essere tenuto su supporto informatico.


L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza.

 

RILANCIO DEL RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI


È prevista l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, dopo avere preventivamente sentito le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

 

Inoltre si stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

  • imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008) (si sottolinea il valore dell’adozione dei Modelli 231 di organizzazione, gestione e controllo per prevenire la commissione di reati in azienda)

I dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale l’efficacia prevenzionistica.

 

NOVITA’ IN MATERIA DI FORMAZIONE (dal 30/06/2022)


Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni deve adottare un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

  • l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

L’accordo dovrà anche disciplinare la formazione per i dirigenti e i preposti.


Per i preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Obblighi formativi e obbligo di addestramento i temi trattati nella Circolari dell’INL 1/2022 scaricabile qui.

 


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