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Il nuovo decreto del Governo datato 22 marzo consente solo 80 attività produttive, ritenute essenziali

É stato firmato poco dopo le 19 di domenica 22 il decreto del premier Giuseppe Conte che dà un ulteriore stretta per limiare al assimoi cntatti equindi la diffusione del Coronavirus Sono vietate tutte le attività produttive ad eccezione di quelle esseenziali indicate nell'elengo allegato (80 voci definite dai codici ateco). Il decreto è in vigore da lunedì 23 marzo a venerdì 3 aprile, le aziende avanno tempo per completare la chiusura fino a mercoledì 25. ECCO IL TESTO COMPLETO. 

 

 

Il decreto restringe ulteriormente la possibilità di svolgere una serie di attività. In particolare si prevede:

  • la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1. Si fa presente che il nuovo DPCM individua in modo puntuale i Codici Ateco ai quali è consentita la continuazione dell’attività con la specifica contenuta nella lett. d) dell’art. 1. In particolare sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritiene la non sussistenza di queste condizioni;
  • relativamente all’elenco si segnala che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro, poiché deve ritenersi che laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività ha puntualmente riportato il codice specifico;
  • le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le attività commerciali vale quanto stabilito dal citato DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto;
  • per quanto riguarda cantieri e lavori edili, queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate a esigenze di pubblica utilità, dette attività possano operare previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, applicando estensivamente quanto disposto dalla lettera d) del DPCM in oggetto.

Tra le attività sempre consentite si segnala quella di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché dei prodotti agricoli e alimentari. Le imprese le cui attività non sono sospese devono, ovviamente, seguire il Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Fino al 25 marzo è consentito, alle imprese che finora potevano lavorare e devono sospendere l’attività, completare l’attività necessaria alla sospensione compresa la consegna della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile. L’elenco dei codici individuati nell’allegato 1 al DPCM può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Sempre nella giornata di ieri, infine, è stato emanato un decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno che vieta lo spostamento al di fuori del Comune in cui ci si trova se non per comprovate:

 

-      esigenze lavorative;

-      esigenze di assoluta urgenza;

-      motivi di salute.

 

 

ECCO LO SCHEMA ALLEGATO AL DECRETO CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

 

ATECO

DESCRIZIONE

01

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03

Pesca e acquacoltura

05

Estrazione di carbone

06

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10

Industrie alimentari

11

Industria delle bevande

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20

Fabbricazione di imballaggi in legno

17

Fabbricazione di carta

18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20

Fabbricazione di prodotti chimici

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1

Fabbricazione di articoli in gomma

22.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

28.3

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.93

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e acces- sori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accesso- ri)

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

33

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37

Gestione delle reti fognarie

38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42

Ingegneria civile

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.19

Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscal- damento

49

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51

Trasporto aereo

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

Servizi postali e attività di corriere

55.1

Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A 63)

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)

Attività finanziarie e assicurative

69

Attività legali e contabili

70

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

Ricerca scientifica e sviluppo

74

Attività professionali, scientifiche e tecniche

75

Servizi veterinari

80.1

Servizi di vigilanza privata

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00

Attività dei call center

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85

Istruzione

86

Assistenza sanitaria

87

Servizi di assistenza sociale residenziale

88

Assistenza sociale non residenziale

94

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico