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01 Aprile 2016

Reato di omicidio stradale e reato di lesioni personali stradali

Reato di omicidio stradale e reato di lesioni personali stradali

Con la recente pubblicazione della circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016 sono fornite le prime indicazioni operative in merito all’Attività di Polizia in relazione all’attuazione della legge 23 marzo 2016 n. 4 che ha introdotto il reato di omicidio stradale.

La norma di fatto introduce nell’ordinamento giuridico due nuove ipotesi di reato: il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime e reca numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada.

In estrema sintesi le novità. La legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis del cp), che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni il conducente di veicoli che provoca per colpa la morte di una persona, (violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale).  E' punito invece, con la pena della reclusione da 8 a 12 anni, chi provoca per colpa la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e chi procuri per colpa la morte di una persona, nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 gr/lt. Questa aggravante si applica anche agli autisti di veicoli pesanti, merci e persone, che guidano con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

E' punito, inoltre, con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque provochi la morte di una persona, con un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Stessa pena per chi causa la morte di altro procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano; a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. 

La pena cresce se l’autore non ha conseguito la patente o ha la patente sospesa o revocata o non ha assicurato il proprio veicolo, o nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). Previste pene fino a 18 anni di reclusione e ritiro della patente per 30 anni.

E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.