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17 Gennaio 2020

Pubblicato il Decreto che stabilisce le sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas

Pubblicato il Decreto che stabilisce le sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati (clicca QUI per scaricare il documento completo).

 

Ecco le principali disposizioni.

L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000 euro.
L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000 euro.
L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000 euro.
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all'articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste , sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
 
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.
 
Ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per indicare i centri di formazione autorizzati F-Gas a coloro che necessitano di qualificarsi; è possibile chiamare lo 0321-661111.

 


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