E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (Decreto 18 settembre 2024, n. 132).
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QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?
Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente E REQUISITI
1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti
Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Decorsi 12 mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
CHI PRESENTA LA DOMANDA DI RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI?
Il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, come ad esempio Confartigianato.
DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SUL PORTALE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO, E’ NECESSARIO AVVISARE QUALCHE SOGGETTO?
Entro 5 giorni dal deposito della domanda è obbligatorio informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
Tali contenuti sono visibili ai seguenti soggetti:
Tali informazioni sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.
PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA PARTE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
Se nei cantieri si verificano:
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Attribuzione dei crediti e Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti incrementabili fino a 100.
I crediti possono essere incrementati per le seguenti ragioni:
Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al decreto 18 settembre 2024, n. 132, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell'organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
RECUPERO CREDITI DECURTATI (FINO AL MINIMO DI 15): FORMAZIONE ED INVESTIMENTI IN SICUREZZA
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Sospensione dell'incremento dei crediti
Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento dei crediti fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico.
Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.
AL DI SOTTO DI QUALE PUNTEGGIO L’IMPRESA NON PUò LAVORARE?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
Modalita' di recupero dei crediti decurtati
Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (patente con punteggio inferiore a 15 crediti), il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).
E SE LA SOCIETA’ CHE HA RICHIESTO LA PATENTE DI TRASFORMA?
In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Confartigianato supporta e affianca le imprese per la patente a crediti