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05 Ottobre 2015

Nuove regole per la Cassa Integrazione Guadagni

Le nuove regole in vigore dal 24 settembre 2015

Nuove regole per la Cassa Integrazione Guadagni

Si informano tutte le imprese associate che dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015 in materia di riordino della normativa relativa agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sono in vigore le nuove norme in materia di integrazione salariale.

Operativamente, con proprio messaggio n. 5919 del 24/09/2015, l'INPS chiarisce che per gli eventi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria iniziati prima di tale data è ancora applicabile la precedente disciplina, mentre per gli eventi di sospensione o riduzione che si sono verificati dal 24 settembre 2015 tutte le richieste dovranno essere inoltrate all'Istituto entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa corredate da un file contenete alcuni dati sugli addetti all'unità produttiva interessata.

In caso di presentazione tardiva, la concessione del trattamento non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione e qualora dall'omessa o tardiva presentazione derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Pertanto, si invitano le imprese associate, soprattutto in questa prima fase le imprese interessate del settore edile e del settore lapideo, a contattare gli Uffici Paghe di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale per la valutazione di eventi, anche meteorologici, che si sono già verificati a decorrere dal 24 settembre 2015 o eventuali previsioni future di mancanza di lavoro.


Altre novità di rilievo introdotte dal provvedimento che riguardano la Cassa Integrazione Guadagni:

 

  • tra i beneficiari sono ricompresi gli apprendisti con contratto professionalizzante;

  • i lavoratori alla data della richiesta dovranno possedere, tranne nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, una anzianità di servizio aziendale di almeno 90 giorni di lavoro;

  • per la CIG ordinaria vengono confermate le durate previgenti ma l'INPS potrà autorizzare un numero di ore non eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile;

  • per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale sono previste aliquote di finanziamento differenziate per le aziende a seconda del settore e del numero di lavoratori occupati;

  • è incrementato il contributo addizionale in caso di fruizione della CIG che sarà inoltre calcolato, a differenza del passato, sulla retribuzione globale persa dal lavoratore e non sull'importo dell'integrazione erogata dall'INPS.

 

Sull'argomento Confartigianato Imprese Piemonte Orientale si riserva di fornire eventuali ulteriori precisazioni successivamente alle indicazioni che l'INPS produrrà con propria circolare di prossima pubblicazione.

Gli Uffici Paghe di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sono a disposizione delle imprese associate per ogni ulteriore chiarimento.