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29 Ottobre 2014

Intestazioni temporanee di veicoli – Chiarimenti applicativi

Intestazioni temporanee di veicoli – Chiarimenti applicativi
Come anticipato con una precedente comunicazione, da lunedì 3 Novembre entra in vigore la nuova normativa in materia di intestazioni temporanee di veicoli. In sintesi, l'articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada introduce un obbligo di comunicazione, finalizzato all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale Veicoli di nuova istituzione e della carta di circolazione, qualora l'utilizzo del veicolo avvenga per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti differenti dal proprietario.
In seguito ad una recentissima circolare del Ministero che contiene alcuni chiarimenti applicativi, qui di seguito forniamo alcune indicazioni per una più facile lettura delle nuove disposizioni. Innanzitutto sono ribaditi due concetti chiari ed inequivocabili che obbligano all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale Veicoli e della carta di circolazione:
1 - l'utilizzo del veicolo deve essere esclusivo e personale per più di 30 giorni naturali e consecutivi;
2 - gli atti e/o i contratti che determino questo genere di utilizzo siano formati a partire dal 3 novembre 2014.
Pertanto per i veicoli immatricolati prima di questa data non si è obbligati all'aggiornamento, anche se la norma prevede che sia possibile un aggiornamento volontario per le situazioni generatesi prima di tale data.
In merito ai veicoli concessi in uso dalla società ai propri dipendenti, la circolare del Ministero esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione le seguenti fattispecie:
l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private);
al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione); in tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale (cd. auto in gestione pool o tecniche) in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.
Inoltre, il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato. Qualora i veicoli aziendali di un'impresa (veicoli che rientrano tra i beni strumentali) siano utilizzati esclusivamente per l'attività inerenti l'impresa, il suggerimento è di dotare ogni veicolo di una delega a condurre, redatta su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa, in cui viene concesso l'utilizzo ai dipendenti o soci che lo conducono abitualmente o che potrebbero condurlo, dando vita così a una pluralità di soggetti che per sua natura esclude l'utilizzo esclusivo e continuativo stabilito dalla norma.