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05 Luglio 2017

DEDUZIONI FORFETARIE 2016 SPETTANTI AGLI AUTOTRASPORTATORI

DEDUZIONI FORFETARIE 2016 SPETTANTI AGLI AUTOTRASPORTATORI

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha comunicato l’importo spettante delle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per conto terzi per il 2016 di cui all’articolo 66, comma 5 del TUIR.

In particolare, per il 2016, sono confermati gli importi delle deduzioni spettanti per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, pari a:

•             17,85 euro per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 51,00 euro);

•             51,00 euro per trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

Viene, inoltre, confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN.

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono, infatti, recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Anche quest’anno, per la compensazione in F24, va utilizzato il codice tributo “6793”.