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Statuto Titolo III

ORGANI

Articolo 12

12.1. Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale degli associati;
  2. la Giunta Sindacale;
  3. il Presidente;
  4. la Giunta Amministrativa;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. il Segretario/Direttore.

Articolo 13

13.1. L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati purché siano in regola con il pagamento delle quote associative. E’ convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in seduta plenaria e tutte le volte che il Presidente, sentita la Giunta Sindacale ell’Associazione, lo riterrà necessario per tutelare gli interessi degli aderenti o quando sarà richiesto da almeno un terzo dei componenti la Giunta Sindacale o da un decimo degli associati. Ogni Associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato. Ogni Associato ha diritto ad un voto e, oltre al proprio, non può esercitare il voto per più di due deleghe.

13.2. L’Assemblea è convocata indifferentemente con almeno uno dei seguenti metodi:

  1. mediante avviso sull’organo di informazione dell’Associazione, che verrà spedito almeno cinque giorni prima di quello dell’adunanza e contestualmente sul sito inSTATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE 16 ternet dell’Associazione;
  2. mediante apposita inserzione nelle pagine locali di un quotidiano con tiratura territoriale almeno cinque giorni prima di quello dell’adunanza e contestualmente sul sito internet dell’Associazione;
  3. mediante la spedizione di un messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello dell’adunanza e contestualmente sul sito internet dell’Associazione.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora fissata per l’Assemblea nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.

13.3. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione da indirsi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati aventi diritto al voto.

13.4. L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di sua mancanza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal membro più anziano di età della Giunta Sindacale. Altresì vi partecipa il Segretario/Direttore con diritto di voto consultivo. Funge da segretario verbalizzante dell’Assemblea ordinaria il Segretario/Direttore o suo delegato.

13.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le operazioni di voto avvengono di norma a scrutinio palese a meno che l’Assemblea non decida diversamente. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Nel caso di votazione con scrutinio segreto, prima di procedere a votazione l’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori tra i propri componenti.

13.6. L’Assemblea Generale degli associati:

  1. esamina ed approva le relazioni morali del Presidente e del Segretario/Direttore dell’Associazione e il rendiconto finanziario;
  2. ratifica l’ammontare delle quote associative deliberate dalla Giunta Sindacale;
  3. delibera su tutte le altre questioni sociali che siano poste all’ordine del giorno.

Articolo 14

14.1. Ogni “Sezione Territoriale” nomina il proprio o i propri “Delegati di Territorio” che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Per l’esercizio di voto nelle elezioni del Delegato di Territorio valgono le stesse regole stabilite per l’Assemblea dei soci. I Delegati di Territorio rappresentano gli associati del territorio, nell’esame e nella trattazione di ogni argomento. Tutti i Delegati di Territorio così designati costituiscono la Giunta Sindacale dell’Associazione.

14.2. Fanno inoltre parte della Giunta Sindacale con diritto di voto, i seguenti soggetti:

  1. il Presidente del gruppo territoriale dell’ANAP - Associazione Nazionale Anziani e Pensionati se nominato;
  2. il Presidente del Movimento Gruppo Donne Impresa se nominato;
  3. il Presidente del Movimento Giovani Imprenditori se nominato;
  4. un rappresentante scelto dal Presidente dell’Associazione tra gli associati eletti dalle categorie o mestieri.

14.3. Alla Giunta Sindacale sono invitati senza diritto di voto:

  1. i Presidenti dell’Associazione che hanno esaurito il mandato purché siano ancora regolarmente associati all’Associazione o all’ANAP;
  2. i componenti in carica degli Organi della Confartigianato Imprese Nazionale e Regionale che hanno la propria residenza o il domicilio nel territorio del Piemonte Orientale;
  3. i soggetti che di volta in volta il Presidente dell’Associazione intende invitare per la trattazione di specifici argomenti.

14.4. La Giunta Sindacale si riunisce ordinariamente ogni trimestre e in via straordinaria quando il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Le riunioni della Giunta Sindacale sono valide quando intervenga in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione quando ne sia presente almeno un quarto. Ciascun membro dispone di un voto e non è prevista delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

14.5. Spetta alla Giunta Sindacale nominare nel proprio seno il Presidente dell’Associazione scelto tra i Delegati di Territorio; qualora non vi sia una elezione per acclamazione la votazione deve avvenire per scrutinio segreto. Su proposta del Presidente la Giunta Sindacale nomina i Vice Presidenti dell’Associazione.

14.6. Spetta inoltre alla Giunta Sindacale:

  1. attribuire l’onorificenza a quei soci particolarmente meritevoli per l’attività di collaborazione svolta in modo proficuo per l’Associazione;
  2. deliberare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo;
  3. determinare la misura delle quote associative;
  4. nominare i Vice Presidenti dell’Associazione su proposta del Presidente;
  5. nominare il Segretario/Direttore dell’Associazione scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionali della Confartigianato Imprese;
  6. nominare il Collegio dei Revisori del Conti dell’Associazione composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti. Tra i componenti effettivi la Giunta Sindacale individua il Presidente che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio delle attività di revisione delle imprese iscritte negli elenchi del Ministero di Grazia e Giustizia;
  7. nominare il Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti;
  8. nominare le delegazioni dell’Associazione incaricate di stipulare i contratti collettivi di lavoro, gli accordi economici, gli accordi fiscali o qualunque altro accordo di interesse generale;
  9. nominare i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli Enti, consigli e organi nei quali siano comunque trattati problemi e interessi dell’economia e delle imprese;
  10. deliberare il conferimento di diplomi, medaglie e attestati di benemerenza dell’Associazione;
  11. deliberare i fondi per l’istituzione di borse di studio;
  12. deliberare l’istituzione di premi e sussidi dell’Associazione;
  13. deliberare l’istituzione o la soppressione delle pubblicazioni periodiche e delle attività editoriali dell’Associazione;
  14. designare i candidati dell’Associazione per ogni genere di incarico per il quale è prevista per legge o per disposizione una segnalazione da parte dell’Associazione;
  15. deliberare su proposta della Giunta Amministrativa l’area territoriale nella quale opera l’Associazione e la definizione dell’aggregazione dei Comuni per ogni Sezione Territoriale;
  16. deliberare le azioni necessarie per il conseguimento degli scopi statutari.

14.7. Con apposita riunione la Giunta Sindacale può votare la sfiducia al Presidente, con votazione palese, assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di comprovate violazioni di legge o dello Statuto e di attività gravemente lesive dell’interesse o dell’immagine dell’Associazione. Se viene approvata la mozione di sfiducia al Presidente, lo stesso decade e il vice Presidente Vicario assume temporaneamente la reggenza. Entro 90 giorni dalla decadenza il Vice Presidente Vicario convoca una apposita Giunta Sindacale per la nomina del Presidente.

14.8. La Giunta Sindacale può attribuire la carica di Presidente Onorario dell’Associazione allorché, al termine del mandato presidenziale, ritenga che sussistano particolari condizioni per non rinunciare a una collaborazione particolarmente proficua per l’Associazione. Ai Presidenti Onorari possono altresì essere attribuite rappresentanze esterne all’Associazione.

14.9. La carica di componente della Giunta Sindacale è gratuita. È previsto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni nel rispetto del Regolamento.

14.10. Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro che risultino aver le incompatibilità previste dal Regolamento oppure coloro che risultino essere iscritti ad altra Associazione di Categoria, che abbia gli stessi scopi dell’Associazione.

Articolo 15

15.1. Il Presidente rappresenta l’Associazione anche di fronte ai terzi, vigila e cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dai competenti organi.

15.2. il Presidente dura in carica per quattro anni indipendentemente dalla scadenza del mandato di Delegato di Territorio.

15.3. E’ di diritto Presidente dell’Assemblea, della Giunta Sindacale e della Giunta Amministrativa. Convoca le Assemblee dei soci, la Giunta Sindacale e la Giunta Amministrativa. Il Presidente può convocare e presiedere Assemblee di associati comprese quelle di territorio o di categoria. Il Presidente provvede, in caso di necessità e urgenza, agli atti di competenza della Giunta Sindacale e Giunta Amministrativa; in tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta competente, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

15.4. Il Presidente seleziona tra i Delegati di Territorio un Vice Presidente per ciascuna delle aree territoriali che si riferiscono ai confini amministrativi delle province e tra questi un Vice Presidente Vicario che svolgerà le funzioni di Presidente in sua assenza o documentato impedimento. I Vice Presidenti, nominati dalla Giunta Sindacale, durano in carica per la stessa durata del mandato del Presidente e la carica una volta conseguita è indipendente dalla carica di Delegato di Territorio. La carica di Vice Presidente può essere rinnovata dalla Giunta Sindacale per più mandati.

15.5. In caso di dimissioni del Presidente o comunque di anticipata cessazione dell’incarico, la Giunta Sindacale, convocata entro 90 giorni dal Vice Presidente Vicario, deve provvedere alla nuova nomina.

15.6. In caso di dimissioni di un Vice Presidente, la Giunta Sindacale procede alla sua sostituzione, mediante nomina su proposta del Presidente, effettuata nella prima riunione utile.

15.7 La carica di Presidente ha la durata di un quadriennio e può essere confermata per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Tale limite può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato con deliberazione della Giunta Sindacale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

15.8. Nel caso di dimissioni del Vice Presidente Vicario, la relativa funzione è assunta, fino alla prima riunione utile della Giunta Sindacale, dal Vice Presidente più anziano d’età.

15.9. Al fine di restituire continuità ed efficienza alle articolazioni promosse dall’Associazione, il Presidente è componente e viene designato Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Direttivo di ogni Ente o società partecipato e controllato dall’Associazione.

15.10. La carica di Presidente e di Vice Presidente dell’Associazione è gratuita. E’ previsto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni nel rispetto del Regolamento.

Articolo 16

16.1. La Giunta Amministrativa è formata dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario/Direttore dell’Associazione.

16.2. La Giunta Amministrativa:

  1. prepara i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione;
  2. determina le norme interne di funzionamento dell’Associazione;
  3. assume tutte le deliberazioni per l’amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, del patrimonio dell’Associazione nei limiti del bilancio preventivo;
  4. delibera sulle spese di rappresentanza;
  5. delibera l’organico e il trattamento economico del Segretario/Direttore;
  6. delibera il Regolamento che disciplina la vita associativa;
  7. delibera le modalità per la riscossione delle quote associative e determina le tariffe di rimborso spese dei servizi;
  8. concorre allo studio o alla attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta Sindacale.

16.3. La Giunta Amministrativa si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta ne chieda la convocazione due dei suoi membri; le deliberazioni sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17

17.1. La Giunta Sindacale nomina il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti.

17.2. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed eleggono fra loro il Presidente.

17.3. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita. E’ previsto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni nel rispetto del regolamento.

17.4. Il Collegio dei Probiviri ha l’incarico di gestire le controversie interne all’Associazione, esprimendo parere sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

17.5. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare il rispetto dello Statuto da parte degli Organi e degli associati.

Articolo 18

18.1. La Giunta Sindacale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti che è formato da tre revisori effettivi e da due supplenti.

18.2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed eleggono fra loro il Presidente del Collegio.

18.3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le funzioni di revisore delle società iscritte al Registro delle Imprese.

18.4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, con l’esclusione di quella attribuita al Presidente, è gratuita. E’ previsto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni nel rispetto del Regolamento.

18.5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere composto anche da non soci e ha l’incarico di vigilare sull’andamento economico e finanziario dell’Associazione e di presentare una propria relazione all’Assemblea Generale a commento del bilancio.

Articolo 19

19.1. Alla Direzione degli Uffici è preposto un Segretario/Direttore nominato dalla Giunta Sindacale scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Confartigianato iscritto nell’apposito elenco previsto dalle regole confederali.

19.2. Il Segretario/Direttore sovrintende a tutti gli uffici, alla gestione amministrativa dell’Associazione, con la collaborazione degli uffici prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo; stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, cura e vigila il funzionamento dei servizi dell’Associazione, mantiene i rapporti con tutte le Autorità e con tutte le Organizzazioni collaterali, assiste gli Organi dell’Associazione nell’espletamento di tutte le mansioni statutarie; dà esecuzione alle decisioni degli Organi dell’Associazione, è Segretario della Giunta Sindacale e della Giunta Amministrativa dell’Associazione.

19.3. Il Segretario/Direttore interviene, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli Organi Direttivi e alle riunioni delle Sezioni Territoriali, delle categorie e dei mestieri.

19.4. Nel limite del bilancio preventivo il Segretario/Direttore provvede direttamente alle spese ordinarie e di manutenzione e conduzione degli stabili, mobili, attrezzature, macchinari e autoveicoli di proprietà dell’Associazione, nonché alle altre spese per il funzionamento dell’Associazione.

19.5. Il trattamento del Segretario/Direttore è fissato dalla Giunta Amministrativa.

Articolo 20

20.1. Su proposta della Giunta Amministrativa e seguendo le linee guida della Confartigianato nazionale sono costituite le categorie di mestieri. Le categorie possono essere costituite anche in più Sezioni Territoriali. Ogni Associato è annotato in un apposito elenco di Categoria attribuito dal Segretario/Direttore dell’Associazione e convalidato dal Delegato di Territorio cui si riferisce l’Associato per residenza o per sede dell’attività lavorativa.

20.2. Il rappresentante di categoria eletto opera con vincolo di mandato attribuito dal Presidente e può rappresentare l’Associazione e gli associati della categoria di appartenenza nei confronti delle altre articolazioni della Confartigianato e delle Istituzioni.

20.3. Il rappresentante di categoria dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un successivo mandato. Qualora il rappresentante sia indicato dal Presidente quale componente di Giunta Sindacale, la partecipazione alla Giunta è vincolata e si conclude con il mandato del Presidente.

Articolo 21

21.1. Le cariche dell’Associazione di cui agli articoli 14 (Delegati di Territorio, Giunta Sindacale), 15 (Presidente), 16 (Giunta Amministrativa), 17 (Collegio dei Probiviri), 18 (Collegio dei Revisori), 20 (Delegati di categoria) del presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive e il compenso da stabilirsi da parte della Giunta Amministrativa al solo Presidente del Collegio dei Revisori in possesso dei requisiti previsti dalla legge.